1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare ivi impiegato, nonché la prosecuzione delle altre missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia fino al 31 dicembre 2006.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'operatività dei contingenti militari.
In ordine alla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.
B) Analisi del quadro normativo.
La missione umanitaria e di ricostruzione e la missione militare in Iraq sono disciplinate dall'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; le restanti missioni alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dall'articolo 39-vicies semel del medesimo decreto-legge.
Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, a cura del Ministero degli affari esteri, il citato articolo 39-vicies bis, ai commi da 1 a 6, prevede disposizioni relative ai settori di intervento e all'organizzazione della missione, rinviando, per le ulteriori disposizioni in materia di organizzazione, nonché per il regime degli interventi e le risorse umane e strumentali, a quanto previsto dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
Per le missioni alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, i citati articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis prevedono, salvo per taluni profili diversamente disciplinati, il rinvio alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Con riguardo alla disciplina prevista per la missione umanitaria in Iraq, il rinvio all'articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, disposto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, comporta l'applicazione della disciplina derogatoria dallo stesso prevista, consentendo al Ministero degli affari esteri di concedere
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del decreto-legge non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non sono state introdotte modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quelle previste dal presente decreto-legge.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Attualmente risulta all'esame del Parlamento un disegno di legge di analogo contenuto (atto Camera n. 1288).