ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni del decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare ivi impiegato, nonché la prosecuzione delle altre missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia fino al 31 dicembre 2006.
        L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'operatività dei contingenti militari.
        In ordine alla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

        B) Analisi del quadro normativo.

        La missione umanitaria e di ricostruzione e la missione militare in Iraq sono disciplinate dall'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; le restanti missioni alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dall'articolo 39-vicies semel del medesimo decreto-legge.
        Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, a cura del Ministero degli affari esteri, il citato articolo 39-vicies bis, ai commi da 1 a 6, prevede disposizioni relative ai settori di intervento e all'organizzazione della missione, rinviando, per le ulteriori disposizioni in materia di organizzazione, nonché per il regime degli interventi e le risorse umane e strumentali, a quanto previsto dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        Per le missioni alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, i citati articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis prevedono, salvo per taluni profili diversamente disciplinati, il rinvio alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre

 

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2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
        Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.
        In particolare, quanto al trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, continuano a essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti l'indennità di missione (articolo 14), il trattamento assicurativo in particolari situazioni di impiego (articolo 15), le disposizioni in materia penale (articolo 16), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 18), i richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento (articolo 19). I predetti adeguamenti confermano di massima la disciplina già prevista nelle medesime materie dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.
        Per le particolari esigenze in materia contabile, l'articolo 13 prevede la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia a favore della popolazione locale, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali.
        L'articolo 17, oltre a confermare il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale il Ministero della difesa, per esigenze connesse alle missioni, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, già previsto dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, salvo l'aggiunta del materiale informatico, introduce una disposizione che consente, nella fase di rientro dei contingenti militari, la diretta cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. La normativa vigente (articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; decreto del Ministro della difesa 30 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002) consente, invece, che la cessione a titolo gratuito possa avere luogo solo a seguito di due esperimenti di vendita con esito negativo. Per la disciplina delle relative modalità attuative è previsto un decreto ministeriale.

        C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Con riguardo alla disciplina prevista per la missione umanitaria in Iraq, il rinvio all'articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, disposto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, comporta l'applicazione della disciplina derogatoria dallo stesso prevista, consentendo al Ministero degli affari esteri di concedere

 

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anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative.
        Riguardo alle missioni militari, il rinvio alla disciplina di cui al citato decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 20 del presente decreto-legge, comporta l'applicazione delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative (articoli 2, comma 3, 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
        Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 16, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente decreto-legge.

        D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

        E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

 

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        F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del decreto-legge non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

        B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

        C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non sono state introdotte modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

        D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

 

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3. Ulteriori elementi.

        A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quelle previste dal presente decreto-legge.

        B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Attualmente risulta all'esame del Parlamento un disegno di legge di analogo contenuto (atto Camera n. 1288).

 

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